LAVORO OCCASIONALE

La norma che disciplina il lavoro autonomo occasionale è l’art. 2222 C.C. Il contratto di prestazione occasionale disciplina l’impegno di una persona fisica a svolgere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. L’attività del prestatore d’opera deve svolgersi in forma autonoma, senza coordinamento con l’attività del committente e senza inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale. Caratteristiche della prestazione d’opera occasionale sono l’assenza di vincoli di orario, la libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del lavoratore, il raggiungimento di un risultato, il compenso determinato in funzione dell’opera eseguita o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità e l’assunzione del rischio economico da parte del lavoratore. L’occasionalità non dipende dall'importo, ma dalla mancanza di abitualità/continuità. Sul contratto incidono talune complessità di carattere tributario, ma soprattutto previdenziale. L’importo del compenso non è soggetto ad IVA, mancando l’abitualità, ed è soggetto unicamente alla ritenuta del 20% a titolo di acconto. Ai fini previdenziali i percettori di redditi da lavoro autonomo occasionale sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata dell’INPS, ma solo quando i redditi fiscalmente imponibili sono superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali. È stato chiarito che il contributo INPS è dovuto solo sulla quota di reddito che eccede i 5.000 con l’effetto di creare una sorta di franchigia sui primi 5.000 euro. Occorre, pertanto, che i committenti monitorino con attenzione le vicende del collaboratore, in quanto l’obbligo previdenziale può scattare in corso d’anno a prescindere dai pagamenti da essi stessi corrisposti.

Le aliquote contributive per il 2017 sono state fissate al 25% per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria ed al 24% per tutti gli altri soggetti nei limiti di un massimale che per il 2016 era di € 100.324,00. Il contributo è versato dal committente ed è posto per 1/3, mediante ritenuta, a carico del lavoratore.